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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e' sostituito dal
seguente:
"I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere
A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C);
B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a
richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio
obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla legge 8
luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un
accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai
grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo
3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra
affetti da invalidita' comunque specificate nella citata tabella E
che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non
siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al
secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di
leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in
sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per
dodici mensilita', nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2
puo' essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui
all'articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile
di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del
numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria
della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle
risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire
per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del
numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati
agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano
fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge
e ai quali gli enti preposti non siano stati ne' siano in grado di
assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in
favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle
lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della
tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1978, verra' corrisposto un assegno
sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici
mensilita'; per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B),
numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale
assegno sara' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge
provvedono le amministrazioni e gli enti gia' competenti alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo 21 del testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 21. (Indennita' di assistenza e di
accompagnamento). - Ai mutilati ed agli invalidi di guerra
affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate
nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata,
d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e
per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che
il servizio di assistenza e di accompagnamento venga
disimpegnato da un familiare del minorato.
(comma abrogato dall'art. 3, della legge 6 ottobre
1986, n. 656 che ha previsto una nuova tabella delle
indennita' sostitutiva di quella abrogata).
Nota all'art. 1, comma 1:
I pensionati affetti dalle invalidita' specificate
nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma;
A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della
citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche
nominativa, un accompagnatore militare in servizio
obbligatorio di leva o, secondo le modalita' previste dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n.
64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo
beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti
dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio
1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra affetti da
invalidita' comunque specificate nella citata tabella E che
siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli
invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4)
comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis
numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due
accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi
possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno
a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso
di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne
dara' immediatamente comunicazione alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita
dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di
competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma,
da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e'
stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e
dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli
ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato
per causa di guerra anche la mancanza dei due arti
superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per
tali menomazioni abbiano conseguito trattamento
pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in
lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000
mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4),
commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985
in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire
728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera
A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore
possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1
gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche
quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano
ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
corrisposto a titolo di indennita', comprese le
integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti,
all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali
giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero
e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al
precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione dell'invalido ricoverato".