Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 120 del 29/07/2010 G.U. n.175 del 29 luglio 2010
ZELLER e BRUGGER; CONTENTO; ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA; META ed altri; CARLUCCI; LULLI ed altri; CONTE; VELO ed altri; BOFFA ed altri; VELO ed altri; VANNUCCI; LORENZIN ed altri; MOFFA ed altri; MINASSO ed altri; GIAMMANCO; GUIDO DUSSIN ed altri; COSENZA; BARBIERI; PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; STASI; BRATTI e MOTTA: Disposizioni in materia di sicurezza stradale (44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B)
ZELLER e BRUGGER; CONTENTO; ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA; META ed altri; CARLUCCI; LULLI ed altri; CONTE; VELO ed altri; BOFFA ed altri; VELO ed altri; VANNUCCI; LORENZIN ed altri; MOFFA ed altri; MINASSO ed altri; GIAMMANCO; GUIDO DUSSIN ed altri; COSENZA; BARBIERI; PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; STASI; BRATTI e MOTTA: Disposizioni in materia di sicurezza stradale (44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione) 1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse. 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente: «3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI». 4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. 5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti». 6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»; b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse; c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».
Note all'articolo 1: - Si riporta il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge: 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. - Si riporta il comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. - Si riporta l'articolo 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 77. Controlli di conformita' al tipo omologato 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformita' al tipo omologato. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione . 3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. - l' articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O, cosi' recita: 8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve. Il segnale puo' essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA' mantenendo il proprio valore prescrittivo. - l'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O, cosi' recita: 237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. 1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo. 2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie. 3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosita' e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'. - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 79, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. La misura della sanzione e' da euro 1.088 a euro 10.878 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. - Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 14. Ad esclusione dei cosi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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