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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di
produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita'
tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo
n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta', i veicoli
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai
sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122,
comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al
periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede
l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e
siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza
delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le
seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,
comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non
funzionanti».
6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle
seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo 176, comma
18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse;
c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a
euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di
reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo».
Note all'articolo 1:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della
strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge:
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza
di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano
a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali
idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.
- Si riporta il comma 1, dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli
definiti nel presente capo.
- Si riporta l'articolo 77 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge:
77. Controlli di conformita' al tipo omologato
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
facolta' di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di
conformita'. Ha facolta', inoltre, di sospendere
l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi
oneri sono a carico del titolare dell'omologazione .
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
- l' articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O, cosi' recita:
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87)
deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a
partire dal punto di impianto del segnale, con catene da
neve o con pneumatici da neve. Il segnale puo' essere
inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA'
mantenendo il proprio valore prescrittivo.
- l'articolo 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O, cosi' recita:
237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a motore
e loro rimorchi in circolazione.
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al
presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla
suddetta appendice VIII sono sostituite dalle
corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle
direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza
dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il
Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche
in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta
appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della
sicurezza, della rumorosita' e delle emissioni inquinanti
prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le
prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed alle
emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori
limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dei trasporti e della sanita'.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 79, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,
comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del
regolamento non funzionanti, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
311. La misura della sanzione e' da euro 1.088 a euro
10.878 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni
previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
- Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 80, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
14. Ad esclusione dei cosi previsti dall'articolo 176,
comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a
euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.