Legge Ordinaria n. 120 del 29/07/2010 G.U. n.175 del 29 luglio 2010
ZELLER e BRUGGER; CONTENTO; ANNA TERESA FORMISANO e NUNZIO FRANCESCO TESTA; META ed altri; CARLUCCI; LULLI ed altri; CONTE; VELO ed altri; BOFFA ed altri; VELO ed altri; VANNUCCI; LORENZIN ed altri; MOFFA ed altri; MINASSO ed altri; GIAMMANCO; GUIDO DUSSIN ed altri; COSENZA; BARBIERI; PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; STASI; BRATTI e MOTTA: Disposizioni in materia di sicurezza stradale (44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              PROMULGA 
 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in  materia  di
pneumatici invernali, di veicoli  con  caratteristiche  atipiche,  di
produzione e commercializzazione di sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in
         condizioni di non efficienza e di omessa revisione) 
 
  1. La lettera e) del comma  4  dell'articolo  6  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successivemodificazioni, di seguito denominato  «decreto  legislativo
n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: 
  «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano  a  bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio». 
    2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da  citta',  i  veicoli
ibridi o multimodali e  i  microveicoli  elettrici  o  elettroveicoli
ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n.  285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Chiunque importa, produce per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale ovvero  commercializza  sistemi,  componenti  ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai
sensi dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.  E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 779 a euro 3.119 chiunque  commetta  le  violazioni  di  cui  al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi  di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I  componenti  di
cui  al  presente  comma,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II,  del
titolo VI». 
  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a  modificare  l'articolo  122,
comma 8, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo
codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,   di   seguito   denominato
«regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma
8 agli pneumatici invernali. Entro il  medesimo  termine  di  cui  al
periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con i decreti  di  cui  all'articolo  237  del  regolamento,  prevede
l'obbligo che gli pneumatici  montati  su  autoveicoli,  motoveicoli,
ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e
siano periodicamente sottoposti  a  una  verifica  della  persistenza
delle condizioni di efficienza. 
  5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n.  285  del
1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite  le
seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80,
comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del  regolamento  non
funzionanti». 
  6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, la parola: «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti  dall'articolo  176,  comma
18, chiunque»; 
    b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse; 
    c)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori  di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.842  a
euro 7.369. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al  periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo
amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni,   secondo   le
disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo». 
 
 
          Note all'articolo 1: 
            - Si riporta il  comma  4  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  Nuovo  codice  della
          strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
          n. 114, S.O, come modificato dalla presente legge: 
            4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza
          di cui all'art. 5, comma 3: 
            a) disporre, per il  tempo  strettamente  necessario,  la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie di utenti  per  motivi  di  incolumita'  pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico; 
            b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
          temporaneo o permanente per ciascuna  strada  o  tratto  di
          essa, o per determinate categorie di utenti,  in  relazione
          alle esigenze della  circolazione  o  alle  caratteristiche
          strutturali delle strade; 
            c)  riservare  corsie,  anche  protette,  a   determinate
          categorie di veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a
          veicoli destinati a determinati usi; 
            d) vietare o limitare o subordinare al pagamento  di  una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; 
            e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero  abbiano
          a bordo mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici  invernali
          idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 
            f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
          strade per esigenze di  carattere  tecnico  o  di  pulizia,
          rendendo noto tale divieto con  i  prescritti  segnali  non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati. 
            - Si riporta il comma 1,  dell'articolo  59  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            1. Sono considerati atipici i veicoli  che  per  le  loro
          specifiche  caratteristiche  non   rientrano   fra   quelli
          definiti nel presente capo. 
            - Si riporta l'articolo 77  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 
            77. Controlli di conformita' al tipo omologato 
            1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha
          facolta'    di    procedere,    in    qualsiasi    momento,
          all'accertamento della conformita' al  tipo  omologato  dei
          veicoli a motore, dei rimorchi  e  dei  dispositivi  per  i
          quali sia stata rilasciata  la  relativa  dichiarazione  di
          conformita'.   Ha   facolta',   inoltre,   di    sospendere
          l'efficacia  della   omologazione   dei   veicoli   e   dei
          dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
          suddetti  accertamenti  di  controllo  risulti  il  mancato
          rispetto della conformita' al tipo omologato. 
            2. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono  stabiliti
          i criteri  e  le  modalita'  per  gli  accertamenti  e  gli
          eventuali prelievi di veicoli  e  dispositivi.  I  relativi
          oneri sono a carico del titolare dell'omologazione . 
            3. Chiunque produce o mette in commercio un  veicolo  non
          conforme al tipo omologato e' soggetto,  se  il  fatto  non
          costituisce  reato,  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. 
            3-bis.    Chiunque    importa,     produce     per     la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'articolo 75, comma 3-bis, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  155  a
          euro 624. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 779 a  euro  3.119  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
            4.  Sono  fatte  salve  le   competenze   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
            - l' articolo 122, comma 8, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n  495,  Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE  (fig.  II.87)
          deve essere usato per indicare l'obbligo  di  circolare,  a
          partire dal punto di impianto del segnale,  con  catene  da
          neve o con pneumatici  da  neve.  Il  segnale  puo'  essere
          inserito in alternativa  entro  quello  di  TRANSITABILITA'
          mantenendo il proprio valore prescrittivo. 
            -  l'articolo  237  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n  495,   Regolamento   di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a  motore
          e loro rimorchi in circolazione. 
            1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
          funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei  veicoli
          in  circolazione  sono  indicate  nell'appendice  VIII   al
          presente titolo. 
            2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
          funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla
          suddetta   appendice    VIII    sono    sostituite    dalle
          corrispondenti indicate nelle norme  di  recepimento  delle
          direttive comunitarie. 
            3. In assenza delle direttive comunitarie  o  in  assenza
          dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali,  il
          Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche
          in aggiunta o modificative di quelle di cui  alla  suddetta
          appendice  VIII,  avuto  riguardo   alle   esigenze   della
          sicurezza, della rumorosita' e delle  emissioni  inquinanti
          prospettate in  ambito  comunitario  o  internazionale.  Le
          prescrizioni tecniche relative  alla  rumorosita'  ed  alle
          emissioni inquinanti sono stabilite sulla base  dei  valori
          limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo  1987,  n.  59
          con decreto del Ministro dell'ambiente di  concerto  con  i
          Ministri dei trasporti e della sanita'. 
            - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  79,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            4.  Chiunque  circola  con  un   veicolo   che   presenti
          alterazioni nelle caratteristiche costruttive e  funzionali
          prescritte,  ovvero  circola  con  i  dispositivi  di   cui
          all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente  installati,
          ovvero circola con i dispositivi di  cui  all'articolo  80,
          comma  1  del  presente  codice  e  all'articolo  238   del
          regolamento non  funzionanti,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
          311. La misura della sanzione  e'  da  euro  1.088  a  euro
          10.878 se  il  veicolo  e'  utilizzato  nelle  competizioni
          previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. 
            - Si riporta il testo del comma 14, dell'articolo 80, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
            14. Ad esclusione dei cosi  previsti  dall'articolo  176,
          comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          155 a euro 624. Tale sanzione e' raddoppiabile in  caso  di
          revisione omessa per piu' di una volta  in  relazione  alle
          cadenze  previste  dalle  disposizioni  vigenti.   L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.842  a
          euro 7.369. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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