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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a
inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra
il 23 marzo 2001.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Si riporta il testo degli artt. 1, 6, 8 e 11 del
D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 (Norme di attuazione della
delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per
assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di
inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29
novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo
internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a
Bruxelles il 18 dicembre 1971), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1. Ai sensi del presente decreto:
con l'espressione "convenzione sull'intervento in
alto mare" si intende la convenzione internazionale
sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che
causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con
allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969,
ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita'
civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale
sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a
inquinamento da combustibile delle navi, con allegato,
fatta a Londra il 23 marzo 2001;
con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita'
civile del 1992" si intende la convenzione internazionale
sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a
Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6
aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sul Fondo per
l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione
internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18
dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n.
185;
con l'espressione "certificato assicurativo" si
intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1,
della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992,
nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'art. 7,
paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile
del 2001;
con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende
la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della
Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, nonche'
la garanzia prevista dall'art. 7, paragrafo 1, della
Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001;
con termine "Fondo" si intende il fondo istituito con
la convenzione del Fondo per l'indennizzo;
con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza
lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura
che figurano nell'Allegato I della Convenzione
internazionale per la stazzatura delle navi con annessi,
adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi
della legge 22 ottobre 1973, n. 958.».
«Art. 6. Le navi aventi una stazza lorda uperiore a
1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti
nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque
territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e
possono transitare nelle acque territoriali soltanto se
sono munite del certificato assicurativo.
Il comandante della nave deve curare che, durante
l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo
coma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo
comma sia a bordo. Il proprietario della nave e' tenuto a
depositare copia del certificato assicurativo presso
l'ufficio di iscrizione della nave.
Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle
navi di cui al primo comma deve comunicare al comandante
del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni
terminali, gli estremi del certificato assicurativo che
deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante
della nave.
In caso di mancanza o irregolarita' del certificato
assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la
partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni
di carico e scarico, e dandone immediata comunicazioni
all'autorita' doganale agli stessi fini.».
«Art. 8. La garanzia puo' essere costituita in uno dei
modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Confezione sulla
responsabilita' civile del 1992 ovvero, per i danni dovuti
a inquinamento da combustibile delle navi, dall'art. 7,
paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile
del 2001.
Il rilascio della garanzia assicurativa e' provato da
apposito certificato, conforme al modello allegato alla
Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ovvero,
per i danni dovuti all'inquinamento da combustibile delle
navi, al modello allegato alla Convenzione sulla
responsabilita' civile del 2001, rilasciato da un organismo
abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
La garanzia assicurativa e' valida ed efficace per
tutto il tempo per il quale e' stata rilasciata. I suoi
effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o
tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto
obbligato ne' di fallimento o di inizio delle altre
procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.
«Art. 11. Le cause relative alla responsabilita' del
proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento
da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla
responsabilita' civile del 1992 e della Convenzione sulla
responsabilita' civile del 2001, sono di competenza del
tribunale nella cui circoscrizione si e' verificato
l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque
territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione
di piu' tribunali, e' competente il tribunale
preventivamente adito.
Per la procedura di limitazione della responsabilita'
del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione
sulla responsabilita' civile del 1992, si osservano, in
quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV
del codice della navigazione. Il procedimento di
limitazione e' promosso avanti al tribunale competente ai
sensi del primo comma del presente articolo.
La costituzione del Fondo, secondo le modalita'
previste dall'art. V della Convenzione sulla
responsabilita' civile del 1992, e' fatta presso la
cancelleria del tribunale competente a conoscere delle
cause di responsabilita'.
Lo stesso tribunale di cui al primo comma e' competente
a conoscere di tutte le cause promosse per i danni
derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi
dell'art. 2 della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo
del 1992.».