Legge Ordinaria n. 1304 del 18/10/1948 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1948)
Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni
disposta con i decreti legislativi 10 luglio 1946, n. 31 e 24 ottobre
1946,  n.  467,  per  la  concessione  di  contributi  nelle spese di
ricostruzione  di beni strumentali nelle aziende agricole danneggiate
dalla guerra, e' ridotta di trenta milioni di lire.
  Nella  eguale  misura e' aumentata la complessiva autorizzazione di
spesa  di  lire  otto  miliardi  e duecento milioni di cui ai decreti
legislativi  1  luglio  1946,  n.  81,  8  ottobre  1947, n. 1434, 12
dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121 e 17 marzo 1948, n. 319,
per  la  concessione  di  contributi  previsti  all'art.  1  del gia'
menzionato  decreto  legislativo 1 luglio 1946, n. 31, a favore della
ripresa  delle  aziende  agricole  e  della  utilizzazione della mano
d'opera disoccupata.
 

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