Legge Ordinaria n. 1446 del 22/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1948)
Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con effetto dal 1 ottobre 1948 cessa la corresponsione dell'aumento
provvisorio  di  cui  all'art. 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1186,
per i pensionati ivi contemplati.
  Con  effetto  dallo  stesso  giorno  e  fino  a  quando non saranno
adottati  definitivi  provvedimenti  per l'adeguamento delle pensioni
per  il  personale  civile  e  militare  dello  Stato,  ai pensionati
medesimi  - esclusi i titolari di pensioni tabellari - e' corrisposto
un acconto sui futuri miglioramenti pari:
    a)  alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge
19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;
    b)  ad  una  somma  pari  ad  una  percentuale  della pensione in
godimento  a  carico  dello  Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie
dello  Stato,  o  dell'Amministrazione  ferroviaria, del fondo per il
culto,  del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex  economali  e degli archivi
notarili,  escluso  il  caroviveri  e  ogni altro assegno accessorio,
eguale   al   40   per  cento  se  la  pensione  e'  stata  liquidata
anteriormente  al  1  luglio  1929, ai 30 per cento se la pensione e'
stata liquidata da tale data al 1 agosto 1944 e al 20 per cento se la
pensione e' stata liquidata dopo detta data.
  Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente
comma e' pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il
caro-viveri ed ogni altro assegno accessorio.
 

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