Legge Ordinaria n. 535 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1949)
Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Presidente  della  Repubblica e' delegato a concedere amnistia,
per  i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle
leggi  per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena,
comminata  non  superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la
multa di lire ventimila.
  Per  gli  stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia,
e' delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di
tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 agosto 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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