Legge Ordinaria n. 851 del 27/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1949)
Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.
La.  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano
per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle
Nazioni   Unite,   per   l'alimentazione  e  l'agricoltura,  previsto
dall'art.  7  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948, n. 1182, e'
stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in L. 26.000.000, da iscriversi
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
  Alla  spesa  di  cui  al  precedente  comma  si  provvede  mediante
diminuzione  dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello
stato   di   previsione   della   spesa   del   predetto   Ministero.
L'autorizzazione  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5
marzo   1948,  n.  121,  viene  corrispondentemente  ridotta,  di  L.
26.000.000.
 

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