Legge Ordinaria n. 103 del 06/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1950)
Proroga al 30 giugno 1950 del termine fissato con l'art. 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  fissato  al  30  giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il
Governo  deve  provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra
loro,  le  disposizioni  della  legge  25  giugno  1949,  n.  409,  e
successive  disposizioni,  dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n.
261  e  17  aprile  1948,  n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2
luglio 1949, n. 408.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1950

                               EINAUDI

                                        DE GASPERI - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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