Legge Ordinaria n. 1046 del 12/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1950)
Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e
successive  modificazioni,  il  limite dell'importo delle aperture di
credito  occorrenti  ai  pagamenti  per il funzionamento del servizio
delle  escavazioni  portuali  del  Ministero  dei  lavori pubblici e'
portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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