Legge Ordinaria n. 224 del 04/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a
titolo  personale,  la  qualifica  presentemente  loro attribuita. Le
funzioni  inerenti,  col  diritto  di  usare  la  relativa qualifica,
possono,  inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la
pubblica  istruzione,  ad  uno  dei segretari capi di prima classe in
servizio presso Universita' o Istituti di istruzione universitaria ai
quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo.
  "Il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  puo' comandare presso
l'Amministrazione  centrale;  con  compiti ispettivi, non piu' di due
ragionieri capi di prima classe.
  Altri  due  impiegati di ragioneria possono essere comandati presso
l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.
  "Il  trattamento economico del personale di cui al precedente comma
gravera' sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale
del Ministero della pubblica istruzione".
  Art.  2-bis  (nuovo). - "Il Ministro per la pubblica istruzione, ai
sensi  del  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  2958,  integrato
dall'art. 17 del decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 46, e' autorizzato
a   collocare   fuori   ruolo   con   proprio  decreto  un  direttore
amministrativo    del    ruolo   del   personale   delle   segreterie
universitarie,  destinandolo  a  prestare  servizio presso l'Istituto
superiore   orientale   di   Napoli  con  le  funzioni  di  direttore
amministrativo  dell'Istituto  stesso,  ai sensi della legge 6 luglio
1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439".
  Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  posti  che,  in  applicazione  del decreto legislativo 7 maggio
1948,  n.  1253,  risulteranno  disponibili per il grado iniziale dei
singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno
partecipare,  osservate  le  modalita'  prescritte dalle disposizioni
vigenti,  coloro  che  all'atto  dell'entrata  in  vigore del decreto
citato  si  trovino  in  servizio  di ruolo o non di ruolo ed abbiano
esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni
presso  le  segreterie  delle  Universita' - o dei relativi istituti,
biblioteche  ed uffici - o degli Istituti di istruzione universitaria
di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
e  successive  modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e
requisiti".
  Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "L'anzianita' di servizio prevista ai fini del presente articolo e'
ridotta  di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati
o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro
che   abbiano   riportato,  per  comportamento  contrario  al  regime
fascista,  sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati
od  internati  per  motivi  di persecuzione razziale, sempreche' essi
abbiano i requisiti prescritti".
  Art. 3-bis (nuovo). - "I funzionari di ruolo di gruppo B (grado 7°)
che  esercitino  in  atto  presso  gli  uffici  di  segreterie  delle
Universita'  o  degli Istituti di istruzione universitaria ed abbiano
esercitato  ininterrottamente,  per  non  meno  di  cinque  anni,  le
funzioni  di  direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale
servizio  sia  stato  qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno
nell'interesse    dell'Amministrazione,   la   nomina   a   direttore
amministrativo di terza classe (grado 7°), conservando tale qualifica
ai sensi del precedente art. 2.
  "Le  assegnazioni  al  grado  7°  del  gruppo A, di cui al presente
articolo,  saranno  conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi
non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento".
  Art.  3-ter (nuovo). - "I vincitori dei concorsi interni, indetti e
regolarmente  espletati  durante  l'amministrazione militare alleata,
per  la  nomina  a  posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie
universitarie,  sempreche'  risultino tra i vincitori dei concorsi di
cui  al  precedente  articolo,  conseguiranno la nomina in ruolo, con
decorrenza,   ai   soli   effetti   giuridici,   dalla   stessa  data
dell'ingresso  in  ruolo  dei vincitori dei concorsi espletati per le
segreterie  universitarie  nel  1947,  in  base  all'art. 1 del regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
  Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno
osservate,  in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 6,
comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 301".
  Art. 4. - L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato
nei  ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi
speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre
1937,  n.  2317,  e da quelli di cui all'art. 10 della legge 6 luglio
1940, n. 1038, sara' considerato, agli effetti giuridici, in servizio
dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1
aprile  1939,  se  appartenente  al gruppo di ragioneria, e cio' agli
effetti  della  promozione  effettiva  al grado 8° del gruppo A ed al
grado 9° del gruppo B.
  "Nei  confronti  di  coloro  che riusciranno vincitori dei concorsi
indetti  a  norma  dell'art. 3, i periodi minimi per la promozione ai
gradi  fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C,
sono ridotti di un anno e mezzo".
  Art. 4-bis (nuovo). - "Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui
alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde dal
limite  di  eta'  nei  confronti  di  coloro che, alla data predetta,
abbiano  esercitato  per  almeno due anni presso le Universita' e gli
Istituti  universitari  di  cui  all'art. 1, n. 1, del testo unico 31
agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso".
  Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7
maggio  1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle
Universita'  o  dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, o degli
Istituti  di  istruzione  universitaria,  il  quale  non partecipi ai
concorsi  di cui al precedente art. 3 o, partecipandovi, non consegue
il  collocamento,  ai  sensi  del decreto citato, nei ruoli stabiliti
dall'annessa  tabella, puo' essere trattenuto in servizio finche' non
siano  venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e,
in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952".
  Art. 7. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Puo'  essere  trattenuto  in  servizio  finche' non siano venute a
cessare  le  cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso,
non  oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con
qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio
di  prima,  seconda e terza categoria di cui al regio decreto-legge 4
febbraio 1937, n. 100".
  Art. 9. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro  per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere
nella  posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a
tutto  il  31  dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo
delle  segreterie  universitarie  che  trovavansi,  alla  data del 31
dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi
dell'art.  29  del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,
n. 238".
  Art.  9-bis (nuovo). - Il personale di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli
statali   abbia   prestato   alle  dipendenze  delle  Amministrazioni
universitarie  servizio  di  ruolo  che  non  dava  diritto  ad alcun
trattamento  di  quiescenza  a  carico  delle Amministrazioni stesse,
neanche  sotto  forma  assicurativa,  potra', su domanda, chiedere la
valutazione  per  intero  di  detto  servizio  previo pagamento di un
contributo,  per  ciascun  anno  valutato  pari  al 3 per cento dello
stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.
  "L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale rimborsera' alle
Universita'    e    agli   interessati   gli   eventuali   contributi
rispettivamente  versati  durante  il  periodo  che viene valutato ai
sensi del precedente comma.
  "Le  Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i
contributi  accantonati  su  conti individuali eventualmente previsti
dai rispettivi ordinamenti interni".
  Art.  9-ter  (nuovo).  -  "Il  servizio non di ruolo prestato nelle
Amministrazioni  universitarie  anteriormente  alla  nomina nei ruoli
statali  puo'  essere  riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai
fini  del  trattamento  di  quiescenza,  per  l'intera  sua effettiva
durata,  verso  pagamento  di un contributo di riscatto pari al 6 per
cento  dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della
domanda.  Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio
il  contributo  e'  calcolato  sull'ultimo  stipendio  e  sull'ultima
retribuzione.
  "I  servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi
del  presente  articolo  non danno luogo a liquidazione di indennita'
per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennita' sia
stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
  "L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale rimborsera' allo
Stato  ed  agli  interessati gli eventuali contributi rispettivamente
versati  per  l'assicurazione  di  invalidita'  e  vecchiaia,  per il
periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo".
  La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, e' sostituita
dalla seguente:
                                                            Numero
     Grado Qualifica dei posti
    -----------------------------------------------------------------
       9° - Archivista capo . . . . . . . . . . . . . . 24
      10° - Primo archivista. . . . . . . . . . . . . . 64
      11° - Archivista. . . . . . . . . . . . . . . . . 130
      12° - Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
      13° - Alunno d'ordine . . . . . . . . . . . . . . 117
                                                             ----
                                                              690
                                                             ----

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

  Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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