Legge Ordinaria n. 317 del 19/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1950)
Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948,
n. 830, e' sostituito dai seguenti:
  "Fino  al  30  settembre  1950 le vedove di guerra e le mogli degli
scomparsi   in   seguito   a   fatti   dipendenti   dalla  situazione
politico-militare  determinatasi  tra  il  10  giugno  1940  ed il 31
dicembre  1915,  che  a  partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano
prestato  almeno  tre  anni  di  servizio  nelle  scuole governative,
possono  essere  assunte,  a domanda, senza concorso, nei ruoli degli
insegnanti  di  istituti  e  scuole  di  istruzione  media, classica,
scientifica,  magistrale, tecnica ed artistica, indipendentemente dal
possesso  del  titolo  di  abilitazione  e dal limite massimo di eta'
stabilito per l'ammissione ai concorsi.
  "Per  le  mogli  degli  scomparsi  e'  sufficiente  che entro il 30
settembre  1950  sia stata promossa la procedura per la dichiarazione
di  morte,  anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal
caso  la  nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova,
sara' disposta con effetti giuridici dal 1 ottobre 1949".
 

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