Legge Ordinaria n. 328 del 02/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1950)
Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione puo' autorizzare l'invio
all'estero  delle  cose  tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
appartenenti  allo  Stato  o  ad  altro  ente  ed istituto legalmente
riconosciuto,  per  mostre  od  esposizioni  da  esso  organizzate  o
autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e
sentito,  secondo  le  competenze,  il parere del Consiglio superiore
delle  antichita'  e  belle  arti  o  di  quello  delle  accademie  e
biblioteche.
  Puo'   anche   autorizzare,  sentito  il  parere  dei  detti  corpi
Consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al
comma  precedente,  a  mostre  o esposizioni organizzate da Governi o
enti  culturali  stranieri,  quando  ne sia fatta formale richiesta a
mezzo  del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa
un alto interesse culturale.
  Sono  in  ogni  caso  esclusi  dall'invio all'estero quei gruppi di
opere  che  costituiscono  il  fondo  principale o una determinata ed
organica  sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di
una   collezione   artistica   o  bibliografica,  nonche'  le  opere,
specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che
possono  subire  danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni
ambientali sfavorevoli.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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