Legge Ordinaria n. 355 del 19/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado
4°,  i  professori  sono  assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono
attribuiti 80 posti di ruolo.
  "I  posti  che  si  vengano  rendendo disponibili, sui detti 80, in
dipendenza  di collocamento fuori ruolo, sono attribuiti a professori
di ruolo della classe II, grado 4°".
  Art.  2-bis  (nuovo).  -  "La  collocazione dei professori ordinari
nella  classe IV, grado 6°, e' effettuata in rapporto alla decorrenza
della  nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio
previsto  dall'art.  98  del  testo  unico  delle leggi vigenti sulla
istruzione  superiore.  A  parita' di tale decorrenza e' tenuto conto
dell'ordine  di  graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione
in  ruolo;  a  parita'  di  ogni  altra  condizione  e'  tenuto conto
dell'eta'".
  Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "I  professori  attualmente in servizio sono collocati nella classe
III,  grado  5°,  o  nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano
conseguito  la  nomina  ad  ordinari da cinque o da nove anni, tenuto
conto,  altresi',  dei  servizi  prestati,  dei  quali e' prevista la
valutazione  ai  sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei
professori  universitari.  La maggiore anzianita' di cui i professori
risultassero  in  possesso  e' attribuita nel nuovo grado ed e' utile
per  l'assegnazione  al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione
alla  classe I, grado 3°, e' tenuto conto dei servizi prestati presso
Universita'  statali,  presso Universita' libere e presso Universita'
straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma si applicano, agli effetti
economici, con decorrenza dal 1 novembre 1947".
  I commi secondo e terzo sono soppressi.
  Sono aggiunti i seguenti commi:
  "Le  disposizioni  del  primo  e  del  secondo  comma  del presente
articolo  si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in
servizio  ai  sensi  del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e
del  decreto  legislativo  4  gennaio  1947,  n.  22, i quali possono
inoltre  conseguire  l'assegnazione  al  grado  superiore  durante il
periodo  di  trattenimento  in  servizio,  qualora  abbiano  maturato
l'anzianita' richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.
  "I professori gia' allontanati dal servizio per ragioni politiche o
razziali  e  successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e
20  del  decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e
del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori
reintegrati  senza  limiti  di  eta' in base a speciali provvedimenti
legislativi,  sono  assegnati,  in soprannumero, alla classe I, grado
3°,   quando   vengano  a  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dal
precedente art. 2".
  Art.  3-bis  (nuovo). - "I professori di grado 4°, con quattro anni
di   anzianita'   nel  grado  medesimo,  collocati  fuori  ruolo  con
decorrenza  dal 1 novembre 1947, dal 1 novembre 1948 e dal 1 novembre
1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianita', al grado 3° in
soprannumero,  con  le  decorrenze  rispettivamente  sopra  indicate,
sempre  che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in
servizio".
 

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