Legge Ordinaria n. 531 del 15/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1950)
Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, gia' ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  tempo  durante  il  quale  le  navi  mercantili,  i  pontoni di
sollevamento,  le  draghe  e  i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a
godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in
forza  di  leggi  speciali,  sono  rimasti completamente inattivi per
causa  dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione
del periodo di esenzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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