Legge Ordinaria n. 534 del 30/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1950)
Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  72  del  Codice  di  procedura civile e' sostituito dal
seguente  "Il  pubblico  ministero,  che  interviene  nelle cause che
avrebbe  potuto  proporre,  ha  gli  stessi poteri che competono alle
parti  e  li  esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste
ultime.
  "Negli  altri  casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne
che  nelle  cause  davanti  alla  Corte  di  cassazione,  il pubblico
ministero   puo'   produrre   documenti,   dedurre   prove,  prendere
conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
  "Il   pubblico  ministero  puo'  proporre  impugnazioni  contro  le
sentenze  relative  a  cause  matrimoniali,  salvo  che per quelle di
separazione personale dei coniugi.
  "Lo  stesso  potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze
che  dichiarino  l'efficacia  o  l'inefficacia  di sentenze straniere
relative  a  cause  matrimoniali, salvo che per quelle di separazione
personale dei coniugi.
  "Nelle  ipotesi  prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di
impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che
ha  pronunziato  la  sentenza  quanto  a  quello  presso  il  giudice
competente a decidere sull'impugnazione.
  "Il  termine  decorre  dalla  comunicazione  della sentenza a norma
dell'articolo 133.
  "Restano salve le disposizioni dell'articolo 397".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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