Legge Ordinaria n. 589 del 30/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1950)
Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184
del  Codice  della  navigazione sono estese all'alienazione di navi o
carati  di  navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora
nazionalizzate,  per  conto  di  cittadini,  di  societa'  o  di enti
nazionali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1950

                               EINAUDI

                                     DE GASPERI - PICCIONI - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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