Legge Ordinaria n. 8 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1950)
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati:
    a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
    b)  l'art.  1  del  decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo  restando  per gli uditori destinati in reggenza il trattamento
economico  stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre
1942, n. 1352;
    c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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