Legge Ordinaria n. 843 del 10/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1950)
Temporanea elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione.
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sino  al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45
e  nella  lotta  di  liberazione  fruiranno,  per  l'ammissione  agli
impieghi  nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di
un'elevazione  del  limite  massimo  di  eta'  pari  a  quello di cui
fruiscono  i  mutilati  e  gli  invalidi  di guerra, da cumularsi con
quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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