Legge Ordinaria n. 95 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1950)
Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, relativo alla concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, e' ratificato con la
seguente modificazione:
  Art. 1. - II primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la
concessione   di   acconti  ai  cittadini,  profughi  nel  territorio
nazionale,  che  hanno  sofferto  danni  di  guerra a beni mobili nei
territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della
Venezia Giulia".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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