Legge Ordinaria n. 984 del 21/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1950)
Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno  di lire 85 milioni per la
concessione,  in  favore  dell'Istituto  nazionale  per le case degli
impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2
luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con
la  Cassa  depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la
costruzione  di  alloggi da assegnarsi a funzionari del Ministero del
tesoro e dei lavori pubblici.
  Le  somme  occorrenti  per il pagamento del contributo di cui sopra
saranno  iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e
fino all'esercizio 1983-1984, in ragione di annue lire 85.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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