Legge Ordinaria n. 13 del 04/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1951)
Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  funzionari  ed  impiegati  di  ruolo  del Ministero degli affari
esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici
consolari di prima categoria percepiscono:
    a)  lo  stipendio  e  gli  altri  assegni  di  carattere  fisso e
continuativo  previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
    b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
    c)  le  indennita'  eventuali che possono spettare in forza delle
disposizioni contenute nella presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)