Legge Ordinaria n. 1599 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1951)
Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso
ricevute  dall'Amministrazione  centrale  del debito pubblico e dalle
Intendenze  di  finanza,  e'  dovuto al notaio o all'agente di cambio
autenticante,  il  diritto  di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale
nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.
  Tale  diritto  non puo' essere inferiore a lire 50, ne' superiore a
lire 1000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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