Legge Ordinaria n. 313 del 28/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1951)
Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari di bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  anticipazioni  sui  bozzoli  di  produzione  1948,  1949 e 1950
conferiti  dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi
volontari gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dai
Consorzi  agrari  provinciali  e  dalle  cooperative  di  agricoltori
legalmente  costituite  e  loro  associazioni  provinciali, nonche' i
relativi  prestiti  per  le spese di gestione dell'ammasso volontario
stesso,  sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e
sulle somme ricavate dalla sua vendita.
  Tale  privilegio  segue  immediatamente  quelli  previsti  dal n. 2
dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
Se  le  cambiali  rappresentative  del  credito  privilegiato vengono
girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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