Legge Ordinaria n. 513 del 21/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1951)
Riversibilita' delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del
regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della
concessione   della  pensione  alle  vedove  degli  ufficiali  e  dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica, che
abbiano   contratto   o  contraggano  matrimonio  anteriormente  alla
cessazione  dal  servizio permanente o dalla carriera continuativa ai
sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946,
n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio
1948,  n. 45 (art. 4), S maggio 1948, n. 543 (art. 2), 7 maggio 1948,
n. 810.
  La  disposizione  del  comma  precedente  non si applica qualora il
matrimonio  non  sia stato contratto almeno due anni prima della data
in  cui  l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal
limite  di  eta'  per  la  cessazione dal servizio permanente o dalla
carriera  continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo
stato ad essi riferentisi.
 

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