Legge Ordinaria n. 514 del 05/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1951)
Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  possessori  di  apparecchi  di accensione (azionati da pietrina
focaia  od  a  carta  piroforica,  da  corrente  elettrica o da altri
mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, e' consentito,
in  via  eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi
stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)