Legge Ordinaria n. 558 del 29/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici ed il personale di servizio degli Istituti di istruzione media, classica e magistrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
    Art. 6. - Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
    "Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi e' unificato".
  Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Ove  piu' bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione
media,  classica,  scientifica  e  magistrale,  abbiano  conseguito o
conseguano  la  promozione  a  bidello-capo  ai  sensi  del  presente
decreto,  i  promossi,  che  risultino  eccedenti il limite di cui al
precedente  comma,  continueranno  ad essere assegnati alla scuola od
istituto  in  cui  prestavano  servizio  all'atto  della  promozione,
sempreche'  non  possano essere assegnati ad altre scuole od istituti
della stessa sede.
  In  tal  caso  le  mansioni  di  bidello-capo  sono  esercitate dal
bidello-capo piu' anziano".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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