Legge Ordinaria n. 634 del 05/07/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1951)
Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di eta' ai generali d'armata gia' trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  aggiunto  il  seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:
  "I  generali  d'armata  di  cui  ai  precedente comma conservano ad
personam   il   trattamento  economico  in  godimento  alla  data  di
cessazione dal servizio".
 

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