Legge Ordinaria n. 1058 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1952)
Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualita' per la costruzione di case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fissato  per  l'esercizio  1952-53 un limite di impegno di lire
1.500.000.000  entro  il  quale  il  Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato  a  concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo
unico   28  aprile  1938,  numero  1165,  sull'edilizia  popolare  ed
economica  e  successive modificazioni ed integrazioni, contributi in
annualita'  agli  enti e societa' previsti dalle citate disposizioni,
che costruiscono case popolari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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