Legge Ordinaria n. 203 del 22/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1952)
Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti  della  carriera  e dello stipendio dei professori di
ruolo   negli  istituti  o  scuole  di  istruzione  media,  classica,
scientifica,  magistrale  e  tecnica  e degli istitutori dei convitti
nazionali,  e'  riconosciuto  in ragione della meta' su un massimo di
dieci  anni  il  servizio  prestato  in  qualunque  tempo,  anche  se
interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o
in altri ruoli di insegnamento di gruppo B.
  Il  riconoscimento  di cui al comma precedente e' disposto a favore
dei  professori  in  attivita'  di  servizio che abbiano conseguito o
conseguano  la  nomina  ad  ordinario  e degli istitutori che abbiano
conseguito la nomina a stabile.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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