Legge Ordinaria n. 2388 del 29/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 2. - Sono aggiunti i seguenti commi:
  "L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attivita'
su  tutto  il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia
derivante  dall'applicazione  della presente legge foro competente e'
quello di Roma.
  Sono   applicabili  all'Ente  tutti  i  benefici,  i  privilegi  ed
esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza
sociale".
  Art.  3.  -  Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
gli  appartenenti  alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole:
"di qualsiasi nazionalita'".
  Alla  categoria  n.  5,  sono  aggiunte  le  parole:  "segretari di
edizione".
  Alla  categoria  n.  8  sono  aggiunte  le  parole:  "orchestrali e
bandisti".
  Sono aggiunte le seguenti categorie:
    "20)  impiegati  amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
imprese  esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia,
dalle  imprese  della  produzione  cinematografica,  del doppiaggio e
dello  sviluppo  e  stampa;  maschere, custodi e personale di pulizia
dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;
    "21)  impiegati  ed  operai dipendenti dalle case da gioco, dagli
ippodromi  e  dalle  scuderie  dei  cavalli da corsa e dai cinodromi;
addetti   agli   impianti   sportivi;  dipendenti  dalle  imprese  di
spettacoli viaggianti".
  Art. 6. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Le  imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno
fare  agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista
e  del  varieta',  e  le  orchestre,  che  non  siano in possesso del
certificato di agibilita' di cui al successivo art. 10.
  In  caso  di  inosservanza  alla disposizione suddetta l'impresa e'
punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000".
  Art. 10. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Il  rilascio  dei certificato sara' subordinato all'adempimento da
parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
  Nel  caso  in  cui,  all'atto  della  richiesta  del certificato di
agibilita',  l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra,
e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia
di  cui  all'art.  9, il rilascio del certificato di agibilita' sara'
subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia,  nella  forma  e
nell'ammontare   che   saranno  determinati  dal  Comitato  esecutivo
dell'ente.
  Il  pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo
Stato  a  favore  di imprese o enti pubblici e privati che esercitino
attivita'   nel  campo  dello  spettacolo,  sara'  effettuato  dietro
esibizione  di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti
che  le  imprese  e  gli  enti  non  si  siano  resi inadempienti nei
confronti dell'ente stesso".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                                         ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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