Legge Ordinaria n. 4415 del 22/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1953)
Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta'  di  cui  all'art.  1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art.
1  della  legge  16 novembre 1950, numero 979, puo' essere esercitata
fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, purche'
si  tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per
merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45,
presentate entro il 15 ottobre 1949.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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