Legge Ordinaria n. 52 del 02/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1952)
Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  Comuni,  i  cui  registri  ed  atti di stato civile siano stati
distrutti  per  circostanze  dipendenti dallo stato di guerra e per i
quali  non  siano  state  nominate  le  speciali  Commissioni  di cui
all'art.  1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n.
621,  possono  essere  concessi,  in  caso  di comprovata necessita',
contributi  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
copiatura  dei  registri  esistenti  presso  le  sedi  dei competenti
tribunali.
  Nell'assegnazione  di  tali  contributi  sara',  tenuto conto degli
stanziamenti eventualmente ammessi, per le spese suddette, in sede di
approvazione   dei   bilanci   comunali   integrati   ai   sensi  del
decreto-legge 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni.
  La  spesa  per  i  contributi  stessi  e'  a  carico  del Ministero
dell'interno nell'importo massimo di lire 50 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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