Legge Ordinaria n. 813 del 30/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1952)
Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti - legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relativo alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   le   contravvenzioni  alla  disciplina  della  produzione  ed
utilizzazione  della  canapa  e  delle  altre fibre vegetali non sono
ulteriormente   applicabili   le   norme   penali  di  cui  al  regio
decreto-legge  22  aprile  1943,  n.  245;  in loro sostituzione sono
richiamate  in  vigore  quelle  contenute  nei  regi  decreti-legge 2
gennaio  1935,  n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n.
1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n.
213.
  Le  disposizioni  di cui al comma precedente, si applicano anche ai
giudizi in corso.
 

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