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Legge Ordinaria n. 83 del 12/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1952)
Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  immobili  adibiti  a  sede  dell'Istituto  ellenico  di  studi
bizantini  e  post-bizantini di Venezia, saranno esenti dalle imposte
dirette,  tasse  e  contributi  di qualsiasi natura sui terreni e sui
fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.
  Saranno  altresi'  esenti  dall'imposta  di consumo il materiale da
impiegarsi  per  eventuali  adattamenti e riparazioni degli immobili,
nonche'  i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto,
il gas, la luce, e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.
  I  materiali,  mobili,  libri  ed  altri  oggetti  da importare per
l'adattamento,  l'arredamento  e  la  gestione  dello  Istituto,  non
saranno soggetti ai dazi doganali, ne' alle vigenti, restrizioni alle
importazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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