Legge Ordinaria n. 161 del 21/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1953)
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  24  del  testo  unico  delle  leggi  sulla  Corte dei conti
approvato  con  regio  decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' sostituito
dal seguente:
  "Qualora  il  consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata
sentita  l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto
non  debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette
al   Presidente   della  Corte,  informandone  nel  tempo  stesso  il
competente presidente di Sezione addetto al coordinamento.
  Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu'
breve  termine,  una  pronunzia  motivata  della Sezione di controllo
costituita   dal   Presidente  della  Corte,  che  la  presiede,  dai
presidenti  di  Sezione  addetti al coordinamento del controllo e dai
consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.
  "Al  di  fuori  dell'ipotesi  prevista  dal  comma  precedente,  il
Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato
al  controllo  o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o
dell'Amministrazione  interessata o di ufficio, deferire alla Sezione
come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli
atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza.
  "Nei  casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione
di  controllo  e'  data  comunicazione  scritta  alla Amministrazione
interessata  e  a  quella  del  Tesoro per quanto la riguardi. Queste
possono  presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione
stessa  da  funzionari  di  grado non inferiore a quello di direttore
capo divisione o equiparato.
  "Le  stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza
delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la
Regione  Trentino-Alto  Adige  e  degli uffici distaccati della Corte
stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche.
  "Per  gli  atti  o decreti di competenza della Sezione di controllo
per  la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento
alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente
articolo  e  al  Presidente della Corte dei conti il deferimento alla
Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma".
 

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