Legge Ordinaria n. 250 del 21/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1953)
Proroga del termine per le agevolazioni fiscali in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della localita' di Vanzo della citta' di Padova.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n.
1016,  ed  al  decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, potranno
fruire  dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e
dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate
entro  il  31  dicembre  1955,  ferma  restando,  in  ogni  caso,  la
decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1953

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                              ZOLI - PELLA - SCELBA -
                                                       VANONI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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