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Legge Ordinaria n. 95 del 24/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1953)
Modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  regio  decreto-legge  8  ottobre  1925, n. 2500, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  - Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che
l'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni effettua per
conto  di  altre  Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato
per  i  servizi  telefonici),  societa', enti diversi e privati, e' a
carico  degli  interessati  una quota, di spese generali computata al
15%  sull'ammontare  complessivo  dei lavori e delle prestazioni, ivi
comprese  le  quote  di  surrogazione dei personale superiore e degli
agenti,   rispettivamente   stabilite  in  L.  2300  ed  in  L.  1450
giornaliere.
  Alle  pubbliche  Amministrazioni  che  nei  consuntivi  dei  lavori
eseguiti   a  richiesta  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  applichino una quota di spese generali inferiore a
quella   prevista   nel  presente  articolo,  e  le  cui  prestazioni
risultino,  nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel
complesso  equivalente  alle  spese  sostenute  nello  stesso periodo
dall'Amministrazione   delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per
l'esecuzione  dei  lavori  disposti  nell'interesse o per conto delle
Amministrazioni  stesse, potra' essere addebitata una quota per spese
generali  calcolata  in  misura  eguale a quella desunta dai predetti
consuntivi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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