Legge Ordinaria n. 877 del 06/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 1 ottobre 1954)
Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  quarto comma dell'art. 36 delle norme per la tutela delle
strade  e  per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  ai  commi precedenti, gli
autoveicoli  a  solo  o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno
carico  superiore a quintali 100 non debbono superare la velocita' di
chilometri  70  all'ora  se  destinati  al  trasporto di persone e la
velocita' di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose.
Non  debbono  altresi' superare la velocita' di chilometri 60 all'ora
gli  autocarri  adoperati  per  trasporto di persone, eccedenti detti
limiti di peso.
  Il  Ministro  per  i  trasporti  prescrivera'  i dispositivi atti a
garantire  l'osservanza  dei limiti di velocita' di cui al precedente
comma.
  E'  in facolta' dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
il  Ministro  per  i  trasporti,  di  stabilire  i  limiti massimi di
velocita'  per  tutti  i  veicoli  su determinate strade o tronchi di
strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati)".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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