Legge Ordinaria n. 1110 del 03/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1955)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che
istituisce  una  imposta  erariale  sul  gas  metano, con le seguenti
modificazioni:

  All'art. 1:
    al  primo  comma, le parole: di origine nazionale ed estera, sono
sostituite dalla parola: erogato;
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "E'  istituita correlativamente una sovraimposta di confine di lire
1,50 al metro cubo per il metano importato di origine estera";
    al  terzo  comma,  le  parole:  di  cui al precedente comma, sono
sostituite dalle parole: di cui ad precedenti commi.
  All'art. 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
    "c)  il metano consumato per l'azionamento delle macchine adibite
alla estrazione del gas o alla sua compressione nei metanodotti;
    d) il gas metano proveniente dagli strati del quaternario situati
a  profondita'  non superiori a 1200 metri limitatamente ai territori
delle  province  di  Ferrara  e  Rovigo ed ai quantitativi ceduti dai
produttori  ad  esercenti  di  metanodotti  nonche'  ai  quantitativi
consumati  per  l'azionamento  delle macchine adibite alla estrazione
del gas e alla sua compressione".
  Dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
  "L'imposta  di  cui  all'art.  1  e' dovuta dal produttore o da chi
estrae  il  metano  o lo importa, per il metano consumato in proprio,
per  quello direttamente ceduto a terzi, consumatori o rivenditori, o
immesso    direttamente   in   reti   di   distribuzioni   cittadine;
dall'esercente   di   metanodotti   per  il  gas  metano  trasportato
attraverso  il metanodotto e consumato dall'esercente del metanodotto
stesso  o  da  esso  ceduto  a  terzi  consumatori o rivenditori o ad
aziende esercenti reti di distribuzioni cittadine".
  All'art. 3:
    al  primo  comma  sono aggiunte, in fine, le parole: in relazione
alla localita' di produzione o di estrazione;
    al secondo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;
    le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
      c)  la  quantita'  media  di  gas  che  si  presume di produrre
giornalmente;
      d)  gli  apparecchi di misura che si intendono adoperare per la
misurazione del gas;
      e) gli impieghi ai quali si intende destinare il gas metano.
  L'ultimo comma e' soppresso.
  Dopo l'art. 3, e' aggiunto il seguente articolo 3-bis:
  "Chiunque  intende  trasportare, attraverso metanodotti, gas metano
estratto  dai  sottosuolo  nazionale importato o prodotto, deve farne
preventiva    denuncia   all'Ufficio   tecnico   delle   imposte   di
fabbricazione competente per territorio in relazione a ciascuna
  localita'  nella  quale  si  effettui  una  presa o una consegna di
  metano.
La denuncia corredata dalla descrizione completa del metanodotto
deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
    a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;
    b)  il  Comune, la via e il numero civico, la denominazione della
localita' in cui si trova ciascun punto di presa;
    c)  il  Comune, la via e il numero civico, la denominazione della
localita'  in  cui  si  trova  ciascun  punto di consegna di metano a
consumatori diretti o rivenditori, ivi incluse le aziende proprie del
denunciante,  ad  esercenti  reti  di  distribuzione  cittadina  o ad
esercenti  impianti di caricamento di bombole, siano essi consumatori
in proprio o rivenditori;
    d)  la quantita' media di metano che si presume venga trasportata
giornalmente e la portata massima del metanodotto;
    e)  gli apparecchi di misura che il denunciante intende adoperare
per  la misurazione del gas e gli impieghi ai quali intende destinare
il gas trasportato.
  Qualsiasi  modifica  agli  impianti  deve  essere denunciata, prima
dell'attuazione,  al  competente  Ufficio  tecnico  delle  imposte di
fabbricazione".
  All'art. 4:
    al   primo  comma,  alle  parole:  al  precedente  art.  3,  sono
sostituite le parole: ai precedenti articoli 3 e 3-bis;
    l'ultima  parte del comma, dopo le parole: nelle seguenti misure,
e' sostituita dalla seguente:
    "lire 1000:
      se  il  quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso
nel metanodotto non e' superiore a 100.000 metri cubi all'anno;
    lire 5000:
      se  il  quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso
nel  metanodotto  e' superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000
di metri cubi all'anno;
      se  la  licenza  riguarda  ditta che estrae o produce ed il gas
metano   estratto  o  prodotto  e'  ceduto  in  blocco  ad  esercenti
metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;
    lire 10.000:
      se  il  quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso
nei metanodotti e' superiore ad un milione di metri cubi all'anno".
  All'ultimo comma, dopo le parole: di ciascun anno, sono aggiunte le
parole: per l'anno successivo.
  All'art. 5:
    al   primo  comma,  alle  parole:  al  precedente  art.  3,  sono
sostituite le parole: ai precedenti articoli 3 e 3-bis;
    al  secondo  comma,  le  lettere  b)  e  c) sono sostituite dalle
seguenti:
      b)  la  quantita'  di  gas  metano  consumata  in  proprio  dal
denunciante;
      c) la quantita' di gas metano ceduta da un produttore a ciascun
esercente metanodotto;
    in fine, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'esercente  di metanodotti dovra' presentare la dichiarazione per
ogni  provincia  in  cui  effettui  consegne  di metano a consumatori
diretti,  rivenditori  o  ad  aziende esercenti reti di distribuzione
cittadina".
  L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "Per  la riscossione dell'imposta di cui all'art. 1, e' in facolta'
dell'Amministrazione di stipulare convenzioni annuali di abbonamento.
La  corresponsione  del canone di abbonamento in tal caso puo' essere
fatta  in due o piu' rate anticipate alle scadenze da stabilire nella
convenzione".
  All'art. 7:
    al   primo  comma  sono  soppresse  le  parole:  e  liquidata  in
conformita' del precedente art. 5;
    al  secondo  comma  sono  aggiunte,  in fine, le parole: restando
salva  la facolta' di chiedere il rimborso secondo le norme di cui al
successivo art. 15.
  All'art.  8,  dopo  le  parole:  nelle officine di produzione, sono
aggiunte le parole: sui metanodotti.
  All'art.  10,  al  primo  comma,  alle parole: dell'Amministrazione
finanziaria,  sono  sostituite  le parole: degli Uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione e delle dogane.
  All'art. 11:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  ditte  di cui ai precedenti articoli 3 e 3-bis devono prestare
una  cauzione  ragguagliata  all'ammontare dell'imposta dovuta per il
mese  di  massima  produzione  o  di  massima  immissione  di gas nel
metanodotto, dell'anno precedente";
    in fine e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  ditte  che  iniziano  la  produzione o il trasporto del metano
devono  prestare  cauzione  ragguagliata  all'ammontare  dell'imposta
presumibilmente dovuta per un mese".
  L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
  "Fermo  restando  il  disposto dell'art. 2777 del Codice civile, il
credito  dello  Stato per l'imposta e i diritti previsti dal presente
decreto  ha  privilegio,  a preferenza di ogni altro creditore, sugli
impianti,  sui  metanodotti,  sul  macchinario e sul materiale mobile
esistente  nelle  officine e nei magazzini annessi o in altri locali,
comunque  soggetti  a  vigilanza  fiscale, nonche' sulle somme dovute
dagli utenti per i consumi di metano".
  All'art. 15:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  diritto  al recupero dei tributi previsti dal presente decreto
ed  il  diritto  a ripetere le somme eventualmente pagate in piu', si
prescrive  nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe
dovuto   eseguire  il  pagamento  o,  per  il  recupero,  dal  giorno
dell'eseguito pagamento dei tributi";
    al  secondo  comma,  le  parole:  abbia  causa  da un reato, sono
sostituite dalle parole: sia connesso ad un reato.
  L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque,  senza  aver  adempiuto  alle  condizioni  stabilite dal
presente  decreto,  attivi  un  impianto  da  gas  metano, soggetto a
licenza  ai  sensi dell'art. 4, e' punito con la multa da lire 5000 a
lire 100.000 nonche' con la multa proporzionale dal doppio al decuplo
sulla  imposta  della  quantita'  di  gas  erogato o che pote' essere
erogato".
  All'art.  19,  al  primo  comma,  alla  parola:  il fabbricante, e'
sostituita la parola: l'esercente.
  L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
  "Se  il  colpevole  deve rispondere del pagamento del tributo oltre
che  dei reati previsti dal presente decreto, l'autorita' finanziaria
puo'  procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere
l'esito del giudizio penale".
  All'art. 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'Ufficio   tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione,  liquidato
l'ammontare   dei  tributi  dovuti,  ne  cura  l'invio  in  originale
all'Intendenza   di  finanza  e  in  copia  al  ricevitore  doganale,
indicando  il  massimo  ed  il  minimo  delle  penalita'  che ritiene
applicabili".
  Dopo l'art. 27 sono aggiunti i seguenti articoli 27-bis e 27-ter:
    27-bis.  "In  deroga  a  quanto  dispone  l'art. 21 della legge 7
gennaio   1929,  n.  4,  per  le  violazioni  del  presente  decreto,
costituenti  delitti  punibili  con  la  sola  multa,  e'  ammessa la
decisione amministrativa ai termini della legge doganale.
  La  domanda  per  tale  decisione  amministrativa,  ove  sia  fatta
contestualmente  alla  redazione del processo verbale di accertamento
del reato, e' diretta all'Intendenza di finanza.
  L'intendente  notifica  al trasgressore il termine perentorio entro
cui  dovra'  depositare  a garanzia della esecuzione della decisione,
una  somma  entro il minimo e il massimo della multa comminata per la
violazione  contestata,  oltre  l'ammontare delle spese e dei diritti
fiscali dovuti.
  La  decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza senza
limiti di somma e si estende alle spese.
  L'intendente,  qualora  gli  risulti escluso il proposito di frode,
puo'   disporre   che   il  trasgressore  paghi,  per  effetto  della
definizione  amministrativa,  una somma entro i limiti di lire 2000 e
lire 40.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali
quando essa non sia stata effettuata".
    27-ter.   "Per   il  contenzioso  relativo  all'applicazione  del
presente   decreto  si  applica  l'art.  18  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia
elettrica,  approvato  con  decreto  Ministeriale  8 luglio 1924, con
l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso".
  All'art.  30,  le  parole:  Le disposizioni degli articoli 25 e 26,
sono sostituite dalle parole: Le disposizioni degli articoli 25, 26 e
27-bis.
  All'art.  31,  al  primo  comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
L'imposta di cui all'art. 4 si applica con effetto dal 1956.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                         SEGNI - ANDREOTTI - VANONI -
GAVA - MORO - CORTESE -
COLOMBO - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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