Legge Ordinaria n. 12 del 05/01/1955 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1955)
Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  laureati  e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai
concorsi  per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate per le
materie  giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica
e  il  canto,  e per tutte quelle altre materie che non comportino la
correzione  di  elaborati  di  classe,  esperienze  di  laboratorio o
esercitazioni grafiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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