Legge Ordinaria n. 1214 del 05/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1955)
Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'art.  4  della legge 29 giugno 1951, n. 489,
riguardante  il  trattamento economico di missione e di trasferimento
dei  dipendenti  statali,  e' modificato, sostituendo alle parole: "i
predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di
viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del
biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti:
  "I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto
ferroviario a tariffa ridotta".
  Il  quinto  comma  dell'art. 13 della legge predetta e' modificato,
sostituendo  alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al
precedente art. 4", le seguenti:
  "devono risultare dal biglietto ferroviario".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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