Legge Ordinaria n. 1315 del 14/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1956)
Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle
disposizioni  regolamentari,  e'  tenuto  ad  indossare  la  divisa o
particolari  indumenti  protettivi  in rapporto agli speciali servizi
cui  e'  addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di
vestiario:
    a)   a  titolo  gratuito  se  si  tratta  d'indumenti  di  lavoro
(camiciotti, tute, vestaglie, ecc.);
    b)   col  concorso  di  un  terzo  della  spesa  a  carico  degli
interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.
  La quota di cui alla lettera b) potra' essere rimborsata in tutto o
in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora - al
termine del prescritto periodo d'uso - risulti che il personale abbia
saputo  mantenere  in  decoroso stato di conservazione gli effetti di
vestiario ad esso forniti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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