Legge Ordinaria n. 1316 del 14/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1956)
Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del
Corpo  forestale  dello  Stato si effettua con le modalita' stabilite
dall'art.  56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per
i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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