Legge Ordinaria n. 1342 del 29/12/1955 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1956)
Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste e' autorizzato a
concedere   sussidi,  in  ragione  del  60  per  cento,  nelle  spese
occorrenti per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di
proprieta'  privata,  danneggiati  dal  terremoto  verificatosi  il 4
luglio 1952 in provincia di Forli'.
  I  sussidi  possono essere concessi limitatamente al territorio dei
Comuni   che   saranno  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro,
e limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
  Per  la  concessione  di tali sussidi, da operarsi con le modalita'
stabilite  dal  regio  decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
norme  integrative  e modificative, e' destinata, per tre consecutivi
esercizi  finanziari,  a  decorrere  da  quello in corso alla data di
entrata  in vigore della presente legge, una aliquota pari a lire 150
milioni  dello  stanziamento iscritto nel bilancio dell'agricoltura e
delle  foreste  per le opere relative a sussidi in conto capitale per
opere di miglioramento fondiario.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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