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Legge Ordinaria n. 37 del 12/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1955)
Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030 e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n.
1030,   integrato  con  legge  27  giugno  1952,  n.  861,  e'  cosi'
ulteriormente modificato:
  "Per  il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la
costruzione    di    nuovi    impianti   delle   Aziende   elettriche
municipalizzate   e   per   l'ampliamento,   il   miglioramento,   il
rammodernamento   e   l'attrezzatura   degli   impianti   attualmente
esistenti,   i   Comuni   sono  autorizzati,  anche  in  deroga  alle
limitazioni  di  cui  agli  articoli 300 e 333 della legge comunale e
provinciale,  approvata  con  regio  decreto  3 marzo 1934, n. 383, a
contrarre  mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare
il  credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui
all'art.  5  del  decreto-legge  12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed
Istituti  di  diritto  pubblico,  finanziari e assicurativi statali e
parastatali,   che   comunque   abbiano  facolta'  di  provvedere  ad
investimenti di capitali in imprese industriali".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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