Legge Ordinaria n. 63 del 26/02/1955 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1955)
Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  formazione  delle  graduatorie  dei vincitori nei concorsi a
cattedre  di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi
con  i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per
mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva
di  70  centesimi,  saranno  conferiti in ordine di merito a coloro i
quali   nei   concorsi   medesimi  abbiano  riportato  una  votazione
complessiva  inferiore  a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle
prove di esame.
 

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