Legge Ordinaria n. 1 del 05/01/1956 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1956)
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente
motivati.
  La mancanza di motivazione produce nullita'.
  La  nullita'  deve  essere  eccepita  dal  contribuente,  a pena di
decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.
  La  motivazione non e' richiesta per l'accertamento dei redditi che
il   contribuente   abbia   omesso   di  dichiarare,  ne'  quando  la
dichiarazione  manchi  della  indicazione  analitica  degli  elementi
attivi  e passivi richiesta, dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951,
n. 25.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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