Legge Ordinaria n. 1036 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1956)
Proroga di validità delle norme contenute nell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160.
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  lettera  a)  del  primo comma dell'art. 25 della legge 19 marzo
1955, n. 160, e' cosi' sostituita:
  "a)  fino  a quando non sia espletata la prima sessione degli esami
di  abilitazione  di  cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non
sia  data  attuazione  all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a
conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in
servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione
media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                               SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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