Legge Ordinaria n. 1439 del 13/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1957)
Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  costituito  in  provincia  di  Catanzaro  il comune autonomo di
Sellia  Marina composto da Sellia Marina, capoluogo del nuovo Comune,
dalle  frazioni  Uria  di  Magisano, Calabricata e localita' Feudo De
Seta  di  Albi, e delle localita' di La Petrizia di Soveria Simeri, e
Frasso e Rocca di Cropani.
  Il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato a far delimitare il
territorio del nuovo comune di Sellia Marina.
  Il   Prefetto   di   Catanzaro,   sentita   la  Giunta  provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari tra i Comuni interessati.
  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  il Prefetto di
Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le
opportune riduzioni dell'organico del personale dipendente dai comuni
di Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani da effettuarsi in
conseguenza  della  modifica  territoriale, e determinera' le tabelle
organiche del personale del comune di Sellia Marina.
  Il numero complessivo dei posti risultanti dai predetti organici, a
seguito  del  provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi
gradi,  non  potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati
ai comuni di Sellia, Magisano, Albi, Soveria Simeri e Cropani.
  Al  personale  in  servizio  presso  i  Comuni suindicati che sara'
inquadrato  nei  predetti  organici  non  potranno  essere attribuiti
posizione  gerarchica  e  trattamento  economico  superiori  a quelli
fruiti all'atto dell'inquadramento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                   ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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