Legge Ordinaria n. 1441 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1957)
Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  3,  4,  22,  23,  24, 25, 26, 27 e 30 della legge 10
aprile  1951,  n.  287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405,
sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  3. (Composizione delle Corti di assise). - La Corte di assise
e' composta:
    a) di un magistrato di appello che la presiede;
    b) di un magistrato di tribunale;
    c)  di  sei  giudici  popolari dei quali almeno tre devono essere
uomini.
  Art. 4. (Composizione delle Corti di assise di appello). - La Corte
di assise di appello e' composta:
    a) di un magistrato di Cassazione che la presiede;
    b) di un magistrato di appello;
    c)  di  sei  giudici  popolari dei quali almeno tre devono essere
uomini.
  Art.  22.  (Liste  dei giudici popolari). - Decorsi quindici giorni
dalla   pubblicazione   degli  albi  definitivi,  il  presidente  del
Tribunale  del  capoluogo  del distretto di Corte di appello forma le
liste  generali  dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici
popolari  supplenti  per  le  Corti  di  assise di appello e comunica
immediatamente  le  liste  generali  dei giudici popolari ordinari ai
presidenti  del  Tribunale  dei  luoghi  ove  hanno  sede le Corti di
assise.  La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie
il  presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise
relativamente  ai  giudici  popolari  della  Corte stessa, escludendo
dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise
i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.
  Qualora  la  Corte  di assise e la Corte di assise di appello siano
normalmente  convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del
Tribunale  del  luogo  ove ha sede la Corte di assise e il presidente
del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano
rispettivamente  altre liste di giudici popolari supplenti per quanti
sono i Comuni di normale convocazione delle assise.
  Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono
formate,  sia  per  i  giudici  popolari  ordinari, sia per i giudici
popolari  supplenti,  due  liste,  una  per  gli uomini ed una per le
donne.
  Art.  23.  (Procedimento per la formazione delle liste generali dei
giudici  popolari).  -  Le liste generali dei giudici popolari per le
Corti  di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con
l'intervento  del  pubblico  ministero e del presidente del Consiglio
dell'Ordine  degli  avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del
cancelliere,  imbussolando,  in  pubblica  udienza,  in un'urna tanti
numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei
rispettivi  albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna
Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo
all'estrazione  fino  a  raggiungere  il  numero dei giudici popolari
prescritto.  Il  nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a
formare  la  lista  generale,  rispettivamente  degli  uomini e delle
donne.  Tutti  gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari
sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
  Per  la  formazione  delle  liste  dei  giudici  popolari supplenti
vengono  imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi
definitivi  aventi la residenza nel Comune per cui occorre formare la
lista  e  poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero
dei  giudici  popolari  ordinari prescritto tenendo separate le liste
degli uomini e quelle delle donne.
  Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari,
uomini  e  donne, di cui ai due precedenti comma, allorche' una delle
due   liste  viene  completata,  le  estrazioni  proseguono  fino  al
completamento  dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro
che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.
  Art.  24.  (Imbussolamento  delle  schede).  -  Il  presidente  del
Tribunale  del  luogo  ove ha sede la Corte di assise o un giudice da
lui  delegato,  in  pubblica  udienza,  alla  presenza  del  pubblico
ministero  e  di  un  rappresentante  del Consiglio dell'Ordine degli
avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante
la  indicazione  "giudici  popolari  ordinari"  il  numero  di schede
corrispondenti  al  numero  dei  giudici, uomini e donne, delle liste
generali residenti nei comuni del circolo.
  In ciascuna scheda e' scritto nome, cognome, paternita' e residenza
di un giudice.
  In  una  seconda  urna  portante  l'indicazione  "giudici  popolari
supplenti"  lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e
donne,  residenti  nel  Comune  dove  ha  sede  la  Corte  di assise,
osservate  le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo
del circolo l'imbussolamento delle schede e' fatto dal presidente del
Tribunale locale.
  Il  presidente  della  Corte  d'appello  o  un  consigliere  da lui
delegato,  in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e
di  un  rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con
l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti
di  assise  di  appello del distretto portanti l'indicazione "giudici
popolari  ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei
giudici  popolari  uomini e donne di Corte di assise di appello delle
liste  generali  residenti  nei  comuni  dei circoli dipendenti dalla
Corte  di  assise  di appello presso la quale i giudici popolari sono
destinati  a  prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due
commi precedenti.
  Le  urne  dei  giudici  popolari ordinari suggellate sono custodite
rispettivamente   dal   presidente  della  Corte  di  appello  e  dal
presidente  del  Tribunale  del luogo ove ha sede la Corte di assise,
mentre  quelle  dei  giudici  popolari supplenti destinati a prestare
servizio  in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise,
sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.
  Di tutte le operazioni e' redatto processo verbale sottoscritto dal
presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.
  Art. 25. (Giudici popolari della sessione). - Quindici giorni prima
dell'inizio  della  sessione  della Corte di assise, il presidente in
seduta  pubblica,  da  tenersi  nella  sede  in  cui  si svolgera' la
sessione,  assistito  dal  cancelliere,  alla  presenza  del pubblico
ministero,   estrae  dieci  schede  dall'urna  dei  giudici  popolari
ordinari.
  Qualora  fra tali dieci schede quelle relative agli uomini siano in
numero inferiore a cinque, il presidente continua la estrazione, fino
a  raggiungere  il  numero  di cinque schede contenenti nominativi di
uomini.
  Dell'ordine   di   estrazione,   e'   compilato   processo  verbale
sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
  I  difensori  delle  parti  nelle  cause da trattare nella sessione
devono  essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito
per   la   estrazione  affinche',  volendo,  possano  assistere  alle
operazioni.
  Almeno  otto  giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del
giorno  e  dell'ora  nei  quali essa avra' principio e' notificato, a
cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.
  I giudici ai quali e' notificato l'avviso debbono trovarsi presenti
all'inizio  della  sessione,  salvo che ne siano stati dispensati dal
presidente  della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo
impedimento.
  Nei  confronti  dei  giudici  popolari donne costituiscono, in ogni
caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui
al  precedente comma la necessita' che la donna debba provvedere alle
esigenze  della  sua  famiglia  o  il fatto che la donna si trovi nel
corso della gestazione o dell'allattamento.
  Le  stesse  disposizioni  si  osservano  per  le Corti di assise di
appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari, dei quali
almeno  sei  uomini,  da  sorteggiare  dall'urna dei giudici popolari
ordinari.
  Art.  26.  (Formazione del Collegio). - Nel giorno stabilito per la
trattazione  della  prima  causa  della sessione, il presidente della
Corte  di  assise  o  della  Corte  di assise di appello, in pubblica
udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e'
comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari
estratti  a  sorte  e  chiama  a  prestare  servizio,  nell'ordine di
estrazione,  tanti  dei  presenti  quanti ne occorrono per formare il
Collegio.
  Qualora  pero'  fra  i  primi  sei  giudici popolari estratti siano
compresi  meno  di  tre  uomini,  il  presidente  forma  il  Collegio
chiamando a prestare servizio i primi tre uomini e le prime tre donne
tenendo  conto dell'ordine in cui uomini e donne sono rispettivamente
iscritti nell'elenco degli estratti.
  Per  le  cause  rispetto  alle  quali  si verifica impedimento o si
accertano  motivi  di  astensione  o  di  ricusazione,  il numero dei
giudici  popolari  e'  completato col chiamare, nei modi indicati nei
precedenti  commi  gia'  estratti,  e, quando occorra, con l'estrarre
altre schede dall'urna dei supplenti.
  Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha
facolta'  di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in
qualita' di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre
uomini   e   due   donne,   affinche'  assistano  al  dibattimento  e
sostituiscano  i  giudici  effettivi  nel caso di eventuali assenze o
impedimenti.  Tale  sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura
del dibattimento.
  Art.  27.  (Giudici  popolari  supplenti).  - Se, per l'assenza dei
giudici  popolari  estratti  a  sorte,  o  per un'altra causa, non e'
possibile  costituire  la  Corte  di  assise  o la Corte di assise di
appello,   il   presidente  estrae  dall'urna  dei  giudici  popolari
supplenti,  due  schede,  non  comprese quelle eventualmente estratte
dalla  prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici
ai  quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche
oralmente  a  mezzo  di  agenti  della  forza pubblica, per lo stesso
giorno o per l'udienza successiva.
  Il   presidente,  qualora  occorra,  puo'  procedere  a  successive
estrazioni   dall'urna   dei  supplenti  fino  a  che  sia  possibile
costituire il Collegio.
  I  giudici  popolari  supplenti  sono anch'essi chiamati a prestare
servizio, nei modi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 26.
  Qualora  l'assise  sia  convocata  in  un  Comune  per il quale non
esistono  le  liste  dei  giudici  popolari  supplenti, il presidente
imbussola  in  un'urna  i  numeri  corrispondenti  ai  nominativi dei
giudici  popolari  residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo
e,  per  i  giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto
dall'articolo  10;  quindi  procede alla estrazione nei modi indicati
nei precedenti commi.
  Art.  30.  (Giuramento).  - Nell'assumere l'ufficio per la sessione
alla  quale  sono  stati  chiamati a partecipare, i giudici popolari,
invitati  dal  presidente  nell'aula  delle pubbliche udienze ed alla
presenza  del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente
formula:
  "Con la ferma volonta' di compiere da persona di onore tutto il mio
dovere,   cosciente   della   suprema   importanza  morale  e  civile
dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza
e  di  esaminare  con  serenita'  prove e ragioni dell'accusa e della
difesa,  di  formare  il  mio  intimo  convincimento  giudicando  con
rettitudine ed imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni
sentimento  di  avversione  e di favore, affinche' la sentenza riesca
quale  la  societa' l'attende affermazione di verita' e di giustizia.
Giuro altresi' di conservare il segreto".
  Dell'avvenuta  prestazione  del  giuramento  e'  compilato processo
verbale,  e deve farsene menzione, a pena di nullita', nel verbale di
dibattimento di ciascuna causa della sessione.
 

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